Del diabete e del lavoro, ai tempi del Coronavirus Covid 19
La vivace e dibattuta questione sull’assenza per malattia, tra Dpcm e circolari, credo abbia avuto da parte dei medici specialisti una definitiva risposta.
È stata appena inviata una nota avente ad oggetto SMART WORKING PERSONE CON DIABETE – EMERGENZA CORONAVIRUS.
Reca la firma di AMD Associazione Medici Diabetologi SID – Società Italiana di Diabetologia – Diabete Italia ONLUS – FAND Associazione Italiana Diabetici e vi si può trovare il modulo specifico da presentare al proprio datore allegando una documentazione ufficiale attestante le proprie condizioni di salute.
Si era infatti paventata l’ipotesi che i vari Dpcm contenessero addirittura l’obbligo del prestatore di lavoro, malato cronico e dunque a rischio, di rimanere a casa.
Non è così.
La raccomandazione è cosa diversa dall’obbligo, e non credo sia necessario essere giuristi o avvocati per comprenderlo.
La Circolare interna 716 del 25.2.2020 pubblicata solo su piattaforma HERMES (INPS), cui pure si era fatto riferimento, parla di quarantena, cioè di messa in quarantena da parte degli operatori sanitari di soggetti in sospetto o conclamato contagio.
L’INPS ha dunque fornito istruzioni ai medici di base sulla tipologia di certificati da rilasciare in caso di quarantena a causa dell’emergenza coronavirus proprio con la circolare numero 716 del 25 febbraio 2020 diffusa solo all’interno del portale Hermes e resa pubblica da diversi Ordini di Medici-Chirurghi e Odontoiatri.
Per questo ed altri motivi, da subito, ero perplesso e continuo fermamente a sostenere il dubbio sull’obbligatorietà di far rimanere a casa un malato cronico solo perché soggetto a rischio potenziale.
Ora ne ho la certezza.
La quarantena disposta dall’operatore sanitario è malattia, con data di inizio e data di fine.
L’assenza dal lavoro volontaria non lo è.
Questo è il testo della circolare interna Inps:
“Certificati medici di malattia In tutto il territorio nazionale”
I certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia che pervengono all’Istituto, laddove riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con “anomalia A – generica” e il medico dovrà indicare nel campo editabile “in fase di verifica”. Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro, in attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale. Tali certificati, inoltre, anche qualora pervengano in regioni diverse da quelle citate nel presente messaggio (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell’ufficio medico legale, dovrà apporre in procedura il codice di esonero “E”. Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania SAViO, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo”
Da quanto sopra riportato, è evidente che vengono legittimati certificati di malattia a copertura di questo specifico periodo di assenza per quarantena.
NON ALTRI.
In ogni caso la circolare riguarda l’esenzione dalla visita di controllo fiscale.
Il Dpcm del 9 marzo, così come quelli precedenti, parla di raccomandazione, non di obbligo.
Non è il caso qui di spiegare le differenze tra decreto legge (e legge) e atto amministrativo (come un Dpcm).
Ciò che emerge dal provvedimento è che se un soggetto con malattia cronica, cui è rivolta la raccomandazione di cui all’art. 3 lettera b), pur non in sospetto di contagio, ritenesse di voler rimanere a casa, dovrà necessariamente chiedere al mmg il certificato di malattia, ma con la consapevolezza che non esiste una malattia precauzionale, e che il mmg potrebbe non accordare alcuna malattia in assenza di diagnosi di morbilità conclamata.
L’isolamento, se non è imposto, non fa scattare l’astensione giustificata dal lavoro.
Una cosa è la quarantena disposta dalla sanità pubblica, l’altra è un’auto- quarantena, e se è pur vero che i datori di lavoro devono favorire l‘utilizzo dei congedi o delle ferie per il lavoratore, è altrettanto vero che non è dovuto da parte del medico di famiglia alcun certificato di malattia, in assenza della stessa.
Così i medici diabetologi, nella nota:
Vi precisiamo tuttavia che:
– la sola condizione di diabete non è sufficiente per poter richiedere/ottenere tale provvedimento;
– i Medici di Medicina Generale non sono autorizzati a rilasciare certificazioni allo scopo di giustificare l’astensione dal lavoro se non per malattia o per quarantena; – la decisione finale circa la concessione di tali opzioni spetta unicamente al medico del lavoro dell’Azienda/datore di lavoro dove presta servizio la persona con diabete…
Non credo sia necessario altro.
Avv. Umberto Pantanella