Rivoluzione in vista nelle procedure dei trapianti in GB
Una vera rivoluzione nelle procedure dei trapianti in Gran Bretagna. Gordon Brown intende autorizzare l’espianto di organi dai pazienti deceduti «presumendo automaticamente» il loro consenso al prelievo salvo non abbiano esplicitamente espresso la loro contrarietà. Attualmente in Gran Bretagna, come accade anche in Italia , l’autorizzazione deve essere manifestata esplicitamente aderendo al ‘Nhs Organ Donor Register’ (il registro nazionale dei donatori). COLMARE UN DIVARIO LETALE – In una lettera pubblicata dal ‘Sunday Telegraph ‘, il premier britannico intende invece consentire agli ospedali di prelevare gli organi a meno che i soggetti non si siano espressi contro in vita registrando la loro opposizione sullo stesso elenco o i familiari si dicano contrari. «Un sistema di questo tipo potrebbe colmare il divario letale tra i potenziali benefici della chirurgia dei trapianti nel Regno Unito e i limiti imposti dal nostro attuale sistema di consenso», ha scritto il premier britannico, ricordando che ogni anno nel Regno Unito quasi 9.000 pazienti subiscono trapianti «ma 1.000 o anche di piu muoiono aspettando», l’organo che potrebbe salvare la loro vita. Il modello cui Downing Street dice di essersi ispirato è quello in vigore in Spagna, il Paese con la più alta percentuale di donatori.
Espianto organi, così in Italia In Italia la dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è regolamentata dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2000. Così come spiega anche il sito ufficiale del Centro nazionale trapianti del Ministero della Salute , l’art 4 della legge n.91/99 introduce il principio del silenzio assenso, in base al quale a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti, dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Tale principio non è tuttavia ancora in vigore. Per il momento, infatti, siamo ancora in una fase transitoria: la manifestazione della volontà è regolamentata dall’art. 23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito . A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l’obbligo) di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui, sia che si tratti di una dichiarazione favorevole alla donazione che sfavorevole (si può anche decidere di lasciare per iscritto di non voler diventare un donatore). VOLONTA’ – Attualmente le modalità per esprimere la volontà sono le seguenti: ARCHIVIO – Quando la propria volontà viene registrata alla ASL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell’archivio informatico. Se un cittadino non esprime la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Riassumendo: |