Domanda su percentuale di invalidità per compagnia di assicurazione

D:

Vorrei chiedervi, (mi è venuto in mente oggi oggi vedendo il post su Facebook di Umberto riguardo alla legge 104 ) un parere riguardo alla percentuale di invalidità per chi ha il diabete. In particolare se le percentuali riconosciute dallo stato sono diverse a quelle riconosciute dalle assicurazioni private; ho letto che G. G. parlava di percentuali legate a 4 insuline al giorno dal 46 al 60% di invalidità.
Ve lo chiedo perchè io avevo stipulato un’assicurazione privata per malattia e invalidità che ora dovrebbe risarcirmi una quota in base alla percentuale di invalidità che mi riconoscono in seguito al diabete 1 che mi è stato diagnosticato circa 1 anno fa. 
La percentuale che mi riconoscerebbero è del 28% (che, visto che la polizza ha una franchigia riassorbibile vuol dire che mi riconoscerebbero l’ 8%… cioè quasi niente ).
Io avevo fatto una relazione da un medico legale che riteneva congrua una % del 35%. Francamente però devo dire che nè il medico legale a cui mi ero rivolta, nè il medico della compagnia di assicurazione (un ortopedico!) mi sono sembrati per niente preparati sul diabete
(non avevano proprio idea di cosa fosse! ).

Quello che vi chiedo è, se secondo la vostra esperienza, una % del 28% di invalidità è corretta o meno …

Grazie mille e un salutone e un abbraccio !!!!!!!!

C. T.

 

R:

Lo stato d’invalidità per un diabetico si classifica in 4 classi di gravità regolate dalla seguente tabella e viene valutata sempre dalla Commissione Medica Legale presso la ASL di appartenenza: 
1) Classe I: diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200/dL) 
2) Classe II: diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali. 
3) Classe III: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.). 
4) Classe IV: diabete mellito complicato da: a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o c) arteriopatia ostruttiva con grave “claudicatio” o amputazione di un arto”. In base alla classe di appartenenza si ha quindi diritto ad una certa percentuale d’invalidità che viene comunque sempre “scelta e valutata” dalla Commissione.
È utile sottolineare che la valutazione non è uniforme tra le varie Commissioni, essendo discrezionale. Le percentuali sono tipizzate in base ad un codice. 
Codice 9309: diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) dal 41% al 50%
Codice 9310: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia(Classe III) dal 51% al 60%; Codice 9311: diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV) dal 91% al 100%.
Dunque, al di sotto del 41%, non vi è riconoscimento di invalidità. 
E questo per la Legge 104/92, che è norma di carattere pubblico.
Il discorso cambia e di molto in tema di assicurazioni private, le quali possono stipulare con il privato un contratto di diritto privato, il quale può allinearsi, o meno, alle tabelle ministeriali. In maniera d tutto lecita.
La percentuale del 28% e per giunta con una ulteriore percentuale di franchigia appare lecita, tenuto conto che il beneficiario della polizza, al momento della stipula, presenta una patologia.
In atri termini, se stipula un contratto di assicurazione un soggetto giovane, e senza alcuna patologia, il rischio del verificarsi dell’evento assicurato (per esempio la morte) è più remoto, mentre se a stipulare è un soggetto con patologia pregressa,  il rischio è maggiore e dunque la percentuale diminuisce.

Spero di essere stato utile e Ti/Vi saluto cordialmente.

Umberto Pantanella.