Aerei, liquidi e bagaglio a mano: nuova normativa
L’Unione Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso e oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Queste misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006, fino a nuovo avviso, ai passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti del territorio dell’Unione Europea inscluse Norvegia, Islanda e Svizzera, per qualsiasi destinazione. I passeggeri e i loro bagagli saranno soggetti a controlli per individuare la presenza di sostanze liquide, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente. Non sono invece previste limitazioni al trasporto di sostanze liquide acquistabili presso i negozi situati oltre i punti di controllo delle carte d’imbarco o a bordo degli aeromobili che operano voli di Compagnie Aeree dell’Unione Europea. Cosa cambia 1) All’atto della preparazione del proprio bagaglio: è consentito portare una piccola quantità di liquidi all’interno del bagaglio a mano. Questi liquidi dovranno essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di ml. 100 o equivalente (g.100). Questi recipienti dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore a l. 1 o di dimensioni di circa cm.18×20 e nella misura massima di un sacchetto per passeggero: 2) In aeroporto: al fine di consentire l’effettuazione dei controlli da parte degli addetti preposti, è necessario: – presentare tutti i liquidi trasportati, consegnandoli agli addetti, per essere sottoposti ad esame Per liquido deve intendersi: Cosa non cambia E’ consentito: – trasportare liquidi all’interno del bagaglio da stiva registrato al check-in; le nuove regole riguardano, infatti, solo il bagaglio a mano Acquisti in aeroporto: Se il viaggio comprende una coincidenza in un paese dell’Unione Europea (compresi i dipartimenti francesi d’Oltremare), il venditore deve mettere gli acquisti in un sacchetto. Questo deve essere sigillato e dovrà rimanerlo fino alla fine del viaggio. Dovrà essere accompagnato inoltre da una prova di acquisto che verrà controllata al posto d’ispezione-filtraggio al momento della coincidenza. Se l’acquisto è stato effettuato in un aeroporto situato al di fuori dell’Unione Europea e si è in transito in un paese dell’Unione Europea, non si è autorizzati a trasportare gli acquisti sul volo successivo. Essi verranno confiscati. Acquisti a bordo: Se l’acquisto è stato effettuato a bordo di un apparecchio di una compagnia europea proveniente da un aeroporto situato al di fuori dell’Unione Europea, verrà accetto al momento della coincidenza solo se è contenuto in un sacchetto sigillato ed accompagnato dalla prova di acquisto a bordo. Per maggiore informazioni consulta: www.enac-italia.it/SecurityInformative/Informativa.htm |
Fonte: Alitalia |