Assegno ordinario invalidità, percentuale, contributi figurativi e pensione anticipata per invalidità

Domanda: Gentile Avv. Pantanella,

sono percettore di Assegno Ordinario di Invalidità definitivo (dopo due conferme ogni 3 anni) e continuo a lavorare, non più nel settore privato sul quale mi calcolano l’AOI (gestione Inps) ma da tre anni impiegata nel settore pubblico (gestione Inpdap).
Date le due diverse gestioni, si tratta dunque di una casistica particolare per la quale probabilmente maturerò due diverse pensioni. La domanda che vi pongo è questa: il riconoscimento al diritto all’AOI equivale automaticamente al riconoscimento della riduzione di due terzi della capacità lavorativa?Mi spiego meglio: l’invalidità civile riconosciutami nel 2008 ammonta al 50%, mentre il riconoscimento del diritto all’AOI è del 2009, senza che mi sia stata  rilasciata alcuna dichiarazione di invalidità superiore al 50%.
Non mi è chiaro dunque se in automatico la mia invalidità è diventata pari al 74% o no.
Di conseguenza: ho diritto a fruire ogni anno di 2 mesi di contributi figurativi per un massimo di 5 anni? A fronte di ciò (AOI dal 2009, anno di nascita 1967 e contributi lavorativi dal 1987), a che età potrei andare in pensione??

Sentitamente ringrazio.
(lettera firmata)

 

RispostaGentile Dott.ssa ….

la legge stabilisce che l’assegno ordinario di invalidità viene erogato  in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ed è dunque previsto nel caso di invalidità parziale (quindi non al 100%): “Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (ossia oltre il 66%)”.

Trattandosi di assegno definitivo,  si deve presupporre che la Sua percentuale, definitiva, sia almeno oltre il 66%.

Tuttavia non è chiaro quale sia l’effettiva percentuale, mentre tale dato è necessario ai fini della richiesta di un per-pensionamento.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile(pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini (l’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992).

Inoltre per quanto attiene il beneficio del prepensionamento (come da fonte INPS), esso spetta ai lavoratori sordi e invalidi (per qualsiasi causa) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, con il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l’ anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.

Per questo motivo, ritengo che debba essere verificata l’esatta percentuale e pertanto Le consiglio di verificare, direttamente presso l’INPS  la Sua posizione assistenziale e previdenziale, con particolare riguardo alla Sua percentuale, essendo tale dato indispensabile (ove superiore alla misura predetta) al godimento del beneficio del prepensionamemto e della contribuzione figurativa, utile al successivo ed eventuale calcolo dell’età in cui Lei, nel caso ne avesse diritto, potrebbe andare in pensione.

Spero di aver risposto ai Suoi quesiti e con l’occasione Le porgo cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella