Diabete e patente. I requisiti, la valutazione del rischio e la proposta di rinnovo temporale.
Il Codice della Strada contiene i necessari Regolamenti di esecuzione e gli allegati in appendice.
L’art. 119 comma 8, c.d.s. prevede che “Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4.
L’ Allegato III al D.L. 59 del 2011 prevede i REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE.
“L’articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest’ultima, nonchè nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell’articolo 128 del Codice della strada.
Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Per quanto concerne le seguenti patologie:
– vista,
– affezioni cardiovascolari,
– diabete mellito,
– epilessia,
– dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
– uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali,
– turbe psichiche,
– malattie neurologiche,
si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. (…)
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
– Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.
– Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonchè i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all’articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Vi sono dunque dei requisiti da rispettare e, dopo quelli visivi e cardiovascolari, l’allegato si occupa del diabete, fornendo chiarimenti anche su definizioni mediche.
DIABETE MELLITO.
Nelle disposizioni per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui è necessaria
l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave.
Tale condizione è riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l’insulina o farmaci orali “insulino-stimolanti” come sulfaniluree e glinidi.
Dunque, per i conducenti del gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.) è previsto:
“L’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell’articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale. In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all’età.
La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
In conclusione:
1. Per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, il soggetto diabetico NON DEVE rivolgersi alla Commissione medica della Asl ma al suo diabetologo o comunque a un medico specialista in diabetologia e malattie del ricambio, cioè qualsiasi specialista purché sia dipendente della Asl o operante in una struttura privata convenzionata.
2. Il diabetologo rilascia un documento (ha valore di certificato, redatto su una modulistica suggerita dalle Linee guida sin dal 2006) nel quale egli definisce in modo sintetico la condizione del paziente, con particolare riferimento alle sue capacità di guidare ed il rischio.
3. Il diabetologo suggerisce ed indica il rilascio o il rinnovo della la patente per l’intero periodo di validità oppure indica una scadenza anticipata. Il diabetologo può però decidere – per esempio se il compenso glicemico non è soddisfacente o se vi siano complicanze avanzate – di inoltrare direttamente la pratica alla Commissione medica della Asl.
4. Il paziente si reca alla normale visita per il rinnovo, e può recarsi presso la Asl (medico monocratico) ma, anche presso gli uffici addetti alle pratiche auto (autoscuole, Aci), munito del certificato del diabetologo.
5. E’ prevista sempre la visita medica presso la Commissione medica locale per i soggetti con diabete che chiedono il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti ‘professionali’ C, D, CE, DE.
Del rischio e dei gradi del rischio contenuti nel certificato specialistico parleremo in seguito.
Umberto Pantanella