Diabete e patente, il rilascio ed il rinnovo. L’accertamento sanitario.

Con l’entrata in vigore delle modifiche apportate al nuovo Codice della Strada (il testo coordinato del codice della strada aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) i pazienti diabetici, in condizione di adeguato compenso della malattia, possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente A, B e BE come tutti gli altri cittadini; l’unica differenza consiste nella necessità di produrre la scheda di valutazione diabetologica che si può inviare da parte del medico accertatore abilitato, in via telematica.

Se non vi sono complicanze, il rinnovo segue le tabelle canoniche, cioè quelle fissate per l’età.

Qualora venga rilevata la presenza di complicanze, il medico accertatore, a seconda del grado e della tipologia delle stesse, può ridurre la validità della patente o inviare il paziente alla competente Commissione Medica Locale.

Il comma 2-bis dell’ art 119 c.d.s. prevede:

” L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.”

(segue)

Umberto Pantanella