Diabete e patente. La valutazione del rischio per l’idoneità alla guida.
Come già sappiamo, l’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e’ effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unita’ sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
In sostanza il medico specialista è chiamato ad esprimere una valutazione (certificata) sul grado di rischio per la sicurezza alla guida, i cui livelli sono tre, cioè basso, medio ed elevato.
Questa valutazione del medico specialista è finalizzata anche alla proposta di rinnovo, perché se il livello di rischio è BASSO, la proposta di rinnovo è:
di 10 ANNI, se si ha un’età inferiore a 50 anni;
di 5 ANNI, se l’età è compresa fra 50 e 70 anni;
di 3 ANNI se età superiore a 70 anni (come i soggetti normoglicemici).
Se il livello di rischio è MEDIO, la proposta di rinnovo è:
di 5 ANNI, se l’età è inferiore a 50 anni;
di 3 ANNI se l’età è compresa fra i 50 ed i 70 anni;
di 1 ANNO se l’età è superiore a 70 anni.
Se il livello di rischio è ELEVATO, lo specialista invia il paziente alla Commissione Medico Legale.
Questi i criteri adottati per la valutazione del rischio:
1. RISCHIO BASSO = Assenza di retinopatia, Assenza di neuropatia, Assenza di nefropatia, Ipertensione ben controllata, Assenza di ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi, Capacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente, Controllo glicemico adeguato.
2. RISCHIO MEDIO = Uso di farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, Retinopatia non proliferante o proliferante, se con buona conservazione del visus, Neuropatia autonomica o sensitivo-motoria di grado lieve, se con buona conservazione della percezione sensitiva e delle capacità motorie, non trattata con farmaci specifici, Nefropatia se solo con microalbuminuria o macroalbuminuria, Ipertensione se ben controllata, Assenza di ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi, Capacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente.
3. RISCHIO ELEVATO = Retinopatia proliferante, con riduzione del visus, Neuropatia autonomica o sensitivo-motoria grave, con perdita della percezione sensitiva e delle capacità motorie, trattata con farmaci specifici, Nefropatia con insufficienza renale cronica; Ipertensione non controllata, TIA/Ictus, ischemia cardiaca recente (< 1 anno) o non ben controllata; Ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi; Incapacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente.
Ne consegue che dinanzi alla Commissione Medico Legale, integrata con Specialista Diabetologo, saranno inviati tutti coloro che hanno un rischio elevato, mentre i soggetti diabetici con rischio basso o medio possono, in possesso del certificato, ottenere il rilascio o il rinnovo presso qualunque medico abilitato ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada.
È infine opportuno ricordare che il medico specialista propone, (e quindi conclude la fase dell’accertamento), ma il medico abilitato o la Commissione Medico Legale (cui spetta la fase della concessione e/o del rinnovo della patente) possono concedere, non concedere, non rinnovare, o rinnovare per un periodo di tempo diverso da quello proposto nel certificato specialistico (minore o maggiore).
Umberto Pantanella