Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Domanda: Alla cortese attenzione dell’Avvocato Umberto Pantanella
Buon pomeriggio,
Il giorno 2 novembre ad una visita diabetologica di controllo tento, invano, di presentare al mio diabetologo una mia dichiarazione sostitutiva di certificazione in base alla quale faccio richiesta del piano terapeutico per la prescrizione annuale dei presidi per l’autocontrollo domiciliare (strisce reattive ed aghetti) da consegnare al mio medico curante. Evidenzio allo specialista che eseguo sei controlli quotidiani (non al disotto di tale numero) e lui mi risponde che non c’è bisogno di presentargli l’autocertificazione e mi rilascia il documento sul quale viene riportato il consumo mensile di 180 strisce al mese e di altrettanti aghi per poter espletare l’autocontrollo glicemico. Naturalmente il documento l’ho letto a casa e quindi non ho avuto la possibilità di poter controbattere; anche perché i mesi non sono tutti uguali e, quindi, non mi trovo con le quantità che mi sono state prescritte. Naturalmente chiedo a Lei Avvocato Pantanella che, oltretutto è anche diabetico, come posso fare per risolvere il problema? Può un medico non prendere in esame la richiesta avanzatagli da un paziente?
Grazie.
G. P.
Risposta: Gentile Sig. G.
il piano terapeutico annuale per pazienti diabetici, compilato a cura del medico prescrittore (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico diabetologo di Struttura accreditata, pubblica e privata) e che deve essere autorizzato dal Medico dell’Asl, trova il suo fondamento normativo nella Legge 16 marzo 1987, n. 115.
Ad essa si accompagnano le leggi regionali, che ne danno concreta attuazione, poiché la materia è di esclusiva competenza regionale, e dalle Regioni si dirama poi alle singole AA.SS.LL
Al fine di migliorare le modalita’ di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita’ sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita’ dell’8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.l fine di migliorare le modalita’ di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita’ sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita’ dell’8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.Al fine di migliorare le modalita’ di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita’ sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita’ dell’8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.Al fine di migliorare le modalita’ di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita’ sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita’ dell’8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.Al fine di migliorare le modalita’ di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita’ sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita’ dell’8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.
La quantità dei materiali di auto-controllo indicata nel Piano individuale può essere modificata prima della scadenza, da un nuovo piano redatto sempre dal prescrittore (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia o Specialista Diabetologo), sempre nei limiti previsti dalle “Linee Guida” di cui ogni Regione è dotata.
Ora, poiché l’erogazione materiale dei presidi (aghi e strisce reattive) viene fatta esclusivamente dal Servizio Sanitario della propria Regione di residenza, dietro presentazione della “PROPOSTA DI PRESCRIZIONE DI PRESIDI per PAZIENTI DIABETICI”, siglata dal medico diabetologo, non è possibile alcuna variazione sulla base di una dichiarazione in autocertificazione.
Generalmente, ma la prassi varia da Regione a Regione, “la prescrizione del materiale per l’auto-misurazione della glicemia viene redatta, a cura dei centri diabetologici e dai diabetologi operanti nelle strutture pubbliche o private accreditate, su modello regionale (Piano di Autocontrollo) per un periodo massimo di un anno; tale piano deve essere registrato direttamente dal Diabetologo sul sito della Regione e successivamente consegnato, a cura del paziente, al medico di base. Il medico di base effettua le prescrizioni sul ricettario SSN per un periodo massimo di tre mesi, nel rispetto del Piano suddetto. Il materiale, prescritto secondo le modalità regionali, può essere ritirato presso tutte le farmacie pubbliche e private della Regione di appartenenza e le farmacie, al momento dell’erogazione, accedendo al sito regionale, scalano, di volta in volta, il quantitativo previsto dal piano registrato, fino al raggiungimento del fabbisogno annuale prescritto dal diabetologo”. Questa è, per esempio, la prassi adottata dalla Regione Lazio.
Nel caso di specie, la prescrizione di 180 strisce al mese copre circa 6 controlli giornalieri, che evidentemente il Suo diabetologo ritiene sufficienti ai fini del monitoraggio, quotidiano e mensile, dei valori glicemici, secondo quanto da Lei evidenziato allo stesso diabetologo. Pertanto, non ritengo che il Suo diabetologo non abbia preso in esame la Sua richiesta.
Ogni ulteriore consumo di materiale che esuli dal piano terapeutico individuale (cioè il “documento” che Le è stato consegnato dal Suo diabetologo) non sarà coperto dalla gratuità della fornitura, come prevista dall’art. 3 della L. 115/1987.
Spero di aver risposto al Suo quesito e Le porgo cordiali saluti
Avv. Umberto Pantanella