Docente di sostegno per alunno diabetico
D: Salve,
sono una docente di una scuola primaria, nella nostra scuola è inserito un alunno diabetico (104 art 3 comma 3). È un alunno brillante sotto il profilo degli apprendimento e non ha nessuna difficoltà relazionale o altro. In un’ interclasse c’è stato un’accesa discussione tra i docenti perché mentre le insegnanti di classe vorrebbero con l’appoggio della famiglia (che è stata convinta) un docente di sostegno, altre non lo ritengono necessario, visto che l’ alunno non ne ha di bisogno.
Le chiedo cortesemente dei chiarimenti in merito al docente di sostegno su alunno diabetico.
Grazie
R: Gentile Docente,
la normativa prevede l’assegnazione di un docente di sostegno per gli alunni certificati dalla Legge 104/92 (art. 3 comma 1 o 3, in quest’ultimo caso, in situazione di gravità).
Non basta però la sola condizione di handicap, ma molto dipende dall’accertamento del tipo di disabilità e dalla redazione di un “profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)”. (Fonte INAIL).
Se, in base alla diagnosi funzionale, risulterà necessario ed indispensabile che l’alunno (diabetico) con handicap riconosciuto ex art. 3 comma 3 l. 104/1992 venga inserito nella classe o nel gruppo di classi già frequentate da altri alunni disabili, sempre previo parere del Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto, in sigla GLHI, non vedo alternativa al richiesto sostegno.
Nonostante le diverse ed opposte opinioni tra i docenti e data la circostanza (decisiva) della volontà della famiglia.
Cordialità.
Avv. Umberto Pantanella