I permessi di lavoro retribuiti per l’assistenza a persona con handicap grave (art. 33 e art. 3, comma 3 Legge 104/1992).
I lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti. La norma intende agevolare le persone che abbiano un lavoro dipendente e che debbano prestare assistenza in favore di persone disabili, prevedendo l’indennità della retribuzione per le ore o le giornate dedicate all’assistenza, al fine di evitare la perdita economica derivante dall’assenza dal lavoro.
Occorre innanzitutto chiarire che i soggetti beneficiari devono essere lavoratori dipendenti e genitori di figli dichiarati disabili (handicap con connotazione di gravità), anche se genitori adottivi o affidatari.
Spetta anche al coniuge, (o parte dell’unione civile) o convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76); ai parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Dunque al quesito se una persona, non coniugata, ma compagna e convivente di fatto con altra persona (il cui figlio è disabile con connotazione di gravità) possa chiedere il permesso di lavoro retribuito per prestare assistenza al figlio del compagno/a, si può rispondere positivamente, per effetto della recente legge 76/2016, su richiamata.
E questo mi pare un segno di grande civiltà (pur essendo necessaria sempre la convivenza), essendo stata raggiunta la effettiva parità riguardo al concetto di “famiglia”.
I permessi non spettano però ai lavoratori a domicilio; agli addetti ai lavoro domestici e familiari; ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, (né per se stessi né in qualità di genitori o familiari); ai lavoratori autonomi; ai lavoratori parasubordinati (quelli di cui al rapporto di lavoro ex art. 409, n. 3 c.p.c.).
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa di:
– tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
– prolungamento del congedo parentale;
– permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.
I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:
– tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
– prolungamento del congedo parentale.
I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore possono beneficiare di tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito.
I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Maggiori informazioni sulla decorrenza, gli importi e la durata del beneficio e sulle particolari forme di lavoro (part-time, anche verticale) sono consultabili sul sito INPS, cui per brevità rimando, dovendo dare priorità agli elementi essenziali della agevolazione. (https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx…)
Umberto Pantanella