Il diabete e l’invalidità. Tabelle, classi e percentuali di invalidità legate al diabete
Lo stato d’invalidità per una persona affetta da diabete si classifica in 4 classi di gravità, regolate dalla seguente tabella e viene valutata sempre dalla Commissione Medica Legale presso la ASL di appartenenza:
1) Classe I: diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200/dL)
2) Classe II: diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL). Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.
3) Classe III: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado, (es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).
4) Classe IV: diabete mellito complicato da: a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o c) arteriopatia ostruttiva con grave “claudicatio o amputazione di un arto”.
In base alla classe di appartenenza si ha quindi diritto ad una certa percentuale d’invalidità che viene comunque sempre “scelta e valutata” dalla Commissione.
È utile sottolineare che la valutazione non è uniforme tra le varie Commissioni, essendo discrezionale.
Le percentuali sono tipizzate in base ad un codice.
Codice 9309: diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III), percentuale dal 41% al 50%
Codice 9310: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III), percentuale dal 51% al 60%;
Codice 9311: diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV), percentuale dal 91% al 100%.
La percentuale di invalidità, risultante dal verbale della Commissione Medica, (come determinato in base alle tabelle predette, di cui al Decreto del Ministro della Sanità, 5 febbraio 1992), consente una serie di provvidenze, non solo economiche, a favore della persona diabetica dichiarata invalida, tenuto sempre conto della dichiarazione di invalido civile, diversa per maggiorenne e minorenne:
“….Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 2).
Non siamo invalidi per legge o di ufficio, per il semplice fatto di essere affetti dal diabete: abbiamo però il diritto di chiedere di essere riconosciuti invalidi attraverso la domanda di accertamento da presentare all’INPS, se vogliamo accedere alle provvidenze ed ai benefici di legge.
E avverso una decisione sfavorevole, abbiamo il diritto di proporre ricorso entro sei mesi dalla notifica del verbale che la contiene.
Libro del giorno, “Il diritto di avere diritti”, di Stefano Rodotà (Laterza, 2012).
Umberto Pantanella