Il diabete, l’invalidità e le c.d. categorie protette.
L’avviamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68 del 12.3.1999, intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (e relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 10.10.2000 n. 333) è posto a tutela delle persone disabili, per favorirne il loro ingresso nel mondo del lavoro.
La disposizione consente un vantaggio non solo per il lavoratore invalido, ma anche per i datori di lavoro privati e pubblici che, con più di 15 dipendenti, sono tenuti a rispettare l’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, e dunque godono di particolari agevolazioni economiche.
Hanno diritto alle assunzioni obbligatorie:
• Le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.
• Gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL.
• I non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970.
• Gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra.
• Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).
Ed ecco chiarito anche un altro punto, spesso oggetto di confusione e non solo terminologica: l’invalidità civile è diversa dalla invalidità al lavoro (meglio, inabilità al lavoro), sicché anche un invalido civile con invalidità superiore al 45%, è abile al lavoro.
E, viceversa, è possibile che una persona sia solo invalida al lavoro (con percentuale superiore al 33%).
Infatti, l’invalidità civile è riconosciuta indipendentemente dello svolgimento di un attività lavorativa, ed è una prestazione assistenziale fondata sul solo requisito sanitario, cioè la minorazione fisica o l’handicap); mentre l’inabilità lavorativa, che presuppone il lavoro, è concessa in presenza di riduzione della capacità di lavoro dovuta da patologie o menomazioni.
Ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 45% o l’inabilità al lavoro superiore al 33%, e fermo restando il requisito della disoccupazione, i lavoratori disabili devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio.
La graduatoria è unica e l’inserimento è fatto tenendo conto degli elementi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province.
L’Inps ha regolato la materia delle AGEVOLAZIONI con la circolare n. 203 del 19.11.2001 e con i messaggi n. 320 del 16.7.2002, n. 337 del 27.09.2002, n. 151 del 17.12.2003 e n. 33491 del 19.10.2004 e maggiori informazioni sono consultabili al sito web dell’Ente (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx…).
Umberto Pantanella