Il diabete, l’orario di lavoro ed il lavoro notturno
E’ possibile per un soggetto diabetico, anche se non scompensato, ottenere quale lavoratore dipendente orari più flessibili e l’esenzione dai turni di notte?
Per prima cosa dobbiamo individuare quando un lavoro è considerato notturno.
Ci aiuta il D.Lgs. 8/4/2003, n. 66 che rimanda ai singoli CCNL (contrattazione collettiva): il “periodo notturno” deve avere almeno sette ore consecutive, tra la mezzanotte e le cinque del mattino (lo è quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6, oppure tra le 22 e le 5) e la stessa contrattazione collettiva può individuare i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di prestare il lavoro notturno.
La norma generale, cioè il d.lgs.66/2003, fissa solo i lavoratori che hanno diritto ad essere esonerati dal lavoro notturno (la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92, e la lavoratrice, dall’accertamento della sua gravidanza al compimento dell’età di un anno del bambino).
Sicché, oltre a questi soggetti, tutti gli altri prestatori di lavororo subordinato hanno il generale obbligo di prestare il lavoro notturno, se previsto, compreso il lavoratore affetto da diabete, a meno che non ne sia accertata l’inidoneità.
Dunque non basta essere diabetici, ma occorre essere dichiarati inidonei a svolgere il lavoro in periodo notturno.
Nel caso di trattamento con insulina, sappiamo dalla scienza medica quanto sia importante mantenere nel corso della giornata un buon equilibrio glicemico e sappiamo anche, sempre dalla scienza medica, che tale risultato dipende da molteplici elementi e da più fattori, quali il dispendio di energie, l’alimentazione, ed il ritmo sonno-veglia.
Il diabetologo allora può certificare la necessità che l’equilibrio del paziente-lavoratore non venga alterato dall’adibizione al lavoro prestato di notte; ed il lavoratore può presentare al datore di lavoro, direttamente, o al Medico Competente (il già noto “medico del lavoro”), il certificato del proprio diabetologo o quello equipollente rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (Medicina del Lavoro), al fine di ottenere l’esonero da prestare lavoro in orario notturno.
Per converso, anche nel corso delle visite periodiche del Medico Competente, cui spetta il dovere di vigilanza sul luogo di lavoro, egli può ritenere, anche senza richiesta di parte, in base alle verifiche effettuate, inidoneo un lavoratore diabetico al lavoro notturno, ed anche nonostante il lavoratore abbia manifestato l’intenzione di esservi adibito o di continuare a svolgerlo.
Il giudizio di idoneità spetta sempre al Medico Competente.
Possiamo fare “molto”, non possiamo fare “tutto”, ma quello che possiamo fare possiamo chiedere di farlo compatibilmente con la tutela della nostra salute.
Umberto Pantanella