Indennità di frequenza e concorso
Domanda: Gentilissimo Umberto,
avevo posto la domanda sul portale per avere riscontri in merito e Daniela mi ha lasciato questo indirizzo di posta per porre questo tipo di quesito.
Ebbene Umberto, mia figlia partecipa al concorso ATA e , poichè le hanno riconosciuto il 55% di invalidità quando fu sottoposta a visita per l’indennità di frequenza, volevo sapere se può valere come titolo preferenziale e, quindi, posso barrare la casella “invalidità”.
Ti ringrazio anticipatamente.
Rsposta: Gentile Lettore
La percentuale di invalidità riconosciuta a Sua figlia all’atto della corresponsione per l’indennità di frequenza, essendo legata temporalmente al beneficio appunto della frequenza, presuppone la minore età e cessa conseguentemente con il raggiungimento della maggiore età.
Ora poiché Sua figlia intende partecipare al concorso ATA, ritengo che pur permanendo l’invalidità riconosciutale in età minorile, sia prudente e consigliabile presentare una nuova domanda per valutare lo stato invalidante secondo i criteri previsti per l’età adulta.
Invero, tale nuovo iter è espressamente richiesto per l’indennità di accompagnamento (altro beneficio di legge connesso, al minore, come l’indennità di accompagamento) al compimento del 18esimo anno di età.
Certo, l’indicazione nel modulo di concorso della invalidità, sia pure riconosciuta in età minorile e per un beneficio spettante al minore, non è attestazione falsa, essendo l’invalidità già stata a suo tempo riconosciuta, e superando il concorso, come Le auguro, Sua figlia dovrà “presentare” il titolo di preferenza indicato all’atto della domanda.
Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella