Indennità di frequenza

Domanda:

Buonasera,
vorrei saperne di più in merito all’indennità di frequenza…. quali sono le possibilità per mio figlio di 13 anni con diabete tipo 1 e celiachia da dicembre 2011…
Qual è iter da seguire? Devo chiedere la visita per l’invalidità? se sì, è reversibile questa richiesta?  nel senso che una volta dichiarato “invalido” sarà per sempre ?oltre all’indennità di frequenza è possibile ottenere in alternativa una diversa sovvenzione?Scrivo dalla regione veneto.
Grazie!
R. B.

Risposta:

Gentile R., l’iter per ottenere il riconoscimento del beneficio denominato INDENNITA’ di FREQUENZA (INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA), prevede i seguenti REQUISITI:

  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché
  • minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
  • validità per il solo periodo di frequenza:
    • requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure
    • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
  • cittadinanza e residenza sul territorio nazionale
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.

È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile –  corredata di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti – va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.

L’indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido. 
A norma dell’ art. 1 della l. 289/1990, l’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni:

  • frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
  • oppure:
  • frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 – circ. 11/2003);
  • oppure:
  • frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica.
L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.
La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.

L’INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA presenta le seguenti INCOMPATIBILITÀ:

E’ incompatibile con:

  • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. 

L’indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici. La misura dell’indennità di frequenza per l’anno 2013 è di Euro 275,87 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.
I dati sono quelli pubblicati direttamente sul sito dell’INPS e il beneficio ha carattere temporale; ed è necessario acquisire lo status di invalido civile.
Anche tale status è suscettibile di mutamento, essendo possibile l’ipotesi di un aggravamento o una riduzione della invalidità.Poiché le sole provvidenze previste per i minori invalidi sono l’indennità di frequenza mensilel’indennità di accompagnamento, in alternativa si può optare per quest’ultima.Una volta presentata la domanda di invalidità, ed aperto un fascicolo elettronico in via telematica, l’unica possibilità prevista per far decadere tutto l’iter è, allo stato, la mancata presentazione anche alla successiva visita (medica) disposta dall’INPS a seguito dell’assenza alla convocazione della prima; e dunque essa sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.Spero di esserti stato utile.

Cordiali saluti.

Avv. Umberto Pantanella