Indennità di frequenza

D: Buongiorno Avvocato,

vorrei procedere con la richiesta per l’indennità di frequenza per mio figlio di 10 anni con esordio DMT1 il 13 gennaio 2016.

Ho letto i vari articoli e normative ma vorrei chiederLe i seguenti chiarimenti:

– per avere l’indennità di frequenza bisogna necessariamente dichiarare il bimbo invalido legge 104?

– l’indennità di frequenza è riconosciuta SOLO entro certi limiti di reddito? se si, quali?

– cosa deve scrivere il pediatra sul certificato?

– entro quanto tempo si viene chiamati alla visita?

– nel caso la domanda venga accolta, le revisioni sono obbligatorie? …. perchè mi sembra di aver capito dalle ultime linee guida che NON dovrebbero esserci fino al 18 anno di età, giusto?

La ringrazio in anticipo per le risposte che potrà fornirmi.

 

Cordiali saluti.

A. B.

 

R: Gentile A.

per richiedere l’indennità di frequenza, è  necessario ottenere il riconoscimento  di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, secondo la legge 289/1990,  a cui provvede la stessa Commissione che si occupa di invalidità civili.

L’art.1 della legge 289/1990 parla di mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni.

Dipende dal reddito del minore, fissato dall’INPS ed aggiornato annualmente, ed è un a prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità sino al compimento del 18° anno di età.

L’indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito del minore, stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 4805,19 euro).

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.

La domanda, completa di certificato medico introduttivo redatto dal proprio medico di base, e munita di  codice identificativo, va presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:  avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal

cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, o attraverso i patronati sindacali, comunque entro  90 giorni dalla predetta certificazione medica oltre ai  dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria.

Il certificato deve contenere  dati clinici (anamnesi, obiettività), patologie e finali tà del certificato stesso (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap – Legge 104/92 / disabilità – Legge 68/99), con diagnosi.

Il lasso di tempo occorrente tra domanda e visita medica in Commissione dipende dal carico di ognuna e dunque per questo è variabile.

Allo stato, ogni verbale può prevedere la visita di revisione,  ma ci si augura che le Commissioni seguano le recenti Line Guida dell’INPS, nel senso di evitare la sottoposizione del minore a visite successive, fino al compimento della maggiore età.

Cordiali saluti.

 

Avv. Umberto Pantanella

 

 

D: Grazie Avvocato per l’esaustiva risposta, adesso è più chiaro.

Leggendo la sua risposta avrei queste ulteriori domande:

1) mio figlio non ha reddito, vale quindi il reddito mio e di mio marito?

2) la finalità del certificato (mio figlio ha solo il diabete T1) fra quelle che lei elenca nel nostro caso sarebbe legge 104/92/disabilità?

3) saprebbe dirmi a che tipo di visita medica verrebbe sottoposto mio figlio? …glielo chiedo perchè nostro figlio è adottato e la situazione è molto delicata quindi non vorremmo sottoporlo a situazioni “stressanti/frustranti” ……. 

Mi scuso per il disturbo e la ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

Cordiali saluti

 

A.

 

R: Gentile A.

l’indennità è commisurata al reddito del minore che non deve essere superiore all’importo fissato per legge.

Con reddito zero, viene soddisfatto il requisito.

Il certificato dovrà contenere la patologia e la finalità per le quali viene rilasciato e può essere sia per l’invalidità sia per la legge 104/1992, art. 3 comma 3. Ma la dizione deve essere precisa. Il medico esperto conosce esattamente i termini tecnici da adoperare nella redazione.

La visita “medica” in genere consiste in un esame generale del paziente, della documentazione e in qualche eventuale domanda sulla effettiva difficoltà (grado di autonomia, consapevolezza della malattia e simili). Ma non è sempre cosi e varia a seconda della Commssione, che

può anche non rivolgere alcuna domanda.

Stia serena ed abbia fiducia.

Cordialità.

 

Avv. Umberto Pantanella