Indennità di frequenza e di accompagnamento
Domanda: Salve Umberto,
come le dicevo di là su FB, G. ha 2 anni, è diabetico da quando ne aveva uno, porta il microinfusore ed il lavoro è essere la sua mamma-pancreas 24 ore al giorno!!!
I risultati sono abbastanza buoni, lui ha un buon compenso ed un’ottima glicata, ma la fatica della gestione aggravata dalla sua età è costante e quotidiana! Ad un anno dall’esordio ci siamo decisi ad avviare le pratiche per la 104 e l’invalità civile.
Da qualche giorno al patronato è arrivato il verbale nel quale gli viene riconosciua l’indennità di frequenza anche se lui non va a scuola. Alcuni bambini che conosco qui a Roma, più grandi di lui e scolarizzati, hanno invece da subito ottenuto l’indennità di accompagnamento.
Siamo un pò perplessi della disrezionalità di giudizio nel trattare la stessa patologia e stiamo valutano l’opportunità di un ricorso, ma poichè abbiamo riscontrato al patronato tantissima ignoranza e superficialità non sappiamo nulla riguardo a come muoverci, a chi rivolgerci, all’ammontare delle spese legali, alle effetive probabilità di successo.
Si tratta certamente di una questione economica, visto che la differenza tra le due indennità è sostanziosa, ma anche di principio, dal momento che un bambino di 2 anni diabetico non ha alcun magine di autonomia e necessita di assistenza continua da parte di una persona competente e formata.
La disturbiamo quindi per chiedere il suo parere in merito, su cosa fare e come farlo anche in base alla sua esperienza su casi simili al nostro!
La ringrazio infinitamente per la disponibilità, se c’è bisogno posso inviare copia della documentazione!
Cordialmente
S.
Domanda: Gentile S.
data l’età del bambino, due anni, ed il riconoscimento dell’indennità di frequenza e non quella di accompagnamento, temo che più di discrezionalità, si sia trattato di un vero e proprio errore.
Infatti, l’indennità di frequenza viene riconosciuta per permettere al minore, anche quello idoneo alla frequenza di un asilo nido, il corretto inserimento nel mondo scolastico e pre-scolastico.
La condizione per l’erogazione e la permanenza dell’indennità è comunque la frequenza, e dunque se il bimbo non frequenta alcun asilo, non solo non avrebbe materialmente diritto a percepirla, ma anche non sarebbe di fatto materialmente erogabile.
Invece, l’indennità di accompagnamento spetta al soggetto invalido, anche minore, non autosufficiente.Ritengo che vi siano gli estremi per proporre ricorso avverso la decisione, sul presupposto, indefettibile che, però, all’atto della Sua richiesta, fosse stato indicato il tipo specifico di indennità che si intendeva ottenere a beneficio del minore. Ricordo infine che le due indennità, entrambe riservate a beneficio dei minori, sono tra loro incompatibili.
Le consiglio quindi di interessare un avvocato, anche su mandato del patronato cui Lei si è rivolta, affinché, attraverso il compiuto esame della documentazione, possa validamente proporre ricorso nel termine previsto dalla legge, e cioè 180 giorni dalla ricezione della decisione adottata. Quasi tutti i patronati, che generalmente aderiscono alle organizzazioni sindacali, hanno al proprio interno un avvocato convenzionato e, in genere nei ricorsi in materia previdenziale ed assistenziale, non viene richiesto alcun acconto a titolo di compenso.Per esperienza personale e per antica prudenza, non posso pronosticare l’esito di un giudizio.
Spero di esserLe stato utile e La saluto cordialmente, con l’augurio che la Sua vicenda possa concludersi nel senso da Lei auspicato.
Avv. Umberto Pantanella