Indennità di frequenza e indennità di accompagnamento: l’obbligo della comunicazione annuale

L’indennità di frequenza a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento del 18° anno di età è una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, e dunque presuppone un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Il beneficio è temporale, fino al raggiungimento della maggiore età, ed annuale, seppur erogato mensilmente.

L’indennità di accompagnamento, che non dipende invece dall’età e dalle condizioni di reddito, spetta agli invalidi civili totali che siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che abbiano bisogno di una assistenza continua.

Della differenza tra i due istituti abbiamo già trattato in precedenza.

E’ opportuno sapere che entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l’indennità di frequenza e/o percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare all’INPS (che eroga materialmente le provvidenze economiche) una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio di cui si è in godimento.

Gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero, ed il modello INPS da compilare è denominato ICRIC.

In genere, l’ oggetto della richiesta è se il soggetto beneficiario sia stato ricoverato in istituti per cure riabilitative o di lungodegenza con retta a totale carico dell’ente pubblico.

La dichiarazione, dal 2011 in poi, va fatta solo ed esclusivamente in via telematica.

E’ opportuno anche ricordare che nel corso della prestazione, l’Inps può convocare comunque a visita.

E qualora dagli accertamenti esperiti risulti che la condizione di permanenza non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato e la revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, l’INPS può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite, richiedendo come nel suo caso, la restituzione.

Per la procedura telematica di trasmissione della prescritta dichiarazione annuale, l’interessato (in caso di minore il genitore esercente la potestà), in possesso del PIN può farlo in autonoma, via Internet all’INPS; oppure può chiedere che lo faccia, in nome e per suo conto un CAAF, o un professionista abilitato alla trasmissione telematica dei dati direttamente al sistema informatico dell’INPS.

Riassumendo, ai fini di esercitare il controllo sulla erogazione e cioè verificare che sussistano

ancora i requisiti necessari per ricevere le prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile,

1) Coloro che percepiscono prestazioni legate all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale e quindi i titolari di prestazioni economiche collegate allo stato d’invalidità civile in genere possono ricevere dall’INPS una comunicazione;

2) in tale comunicazione l’INPS informa della necessità di presentare la dichiarazione di responsabilità relativa all’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento;

3) coloro che hanno ricevuto tale comunicazione scritta da parte dell’INPS hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione (in genere l’anno richiesto è quello precedente rispetto a quello in cui si è ricevuta la comunicazione per lettera), sicché per l’anno in corso si chiedono notizie inerenti l’anno trascorso (2016 per le comunicazioni pervenute nel 2017);

4) il termine per presentare la dichiarazione annuale (e/o la documentazione richiesta con comunicazione scritta dell’INPS pervenuta nel 2017) è fissata entro il 15 febbraio 2018.

5) è infine possibile che vengano richieste dall’INPS informazioni anche per anni pregressi, in caso l’INPS non abbia le avesse acquisite in precedenza.

Per cui, e mi rivolgo ai nostri amici genitori o tutori, dobbiamo curare tutto l’iter, dalla domanda alla concessione, ma anche ricordarci delle scadenze annuali. Conservare tutti i documenti e produrli, se richiesti, ci agevola.

 

Umberto Pantanella