La Commissione Medica Locale patenti di guida.
Ritorno sull’argomento, anche perché c’è chi sostiene che chi abbia ottenuto un rinnovo o il conseguimento della patente passando per la Commissione Medica Locale patenti non potrebbe rinnovarla alla successiva scadenza, se non passando nuovamente in Commissione.
Si parla di un non meglio identificato “ostativo” che si dovrebbe “togliere” (non si sa bene da chi e come) per poter avere il successivo rinnovo con il medico monocratico.
Ora, per quanti sforzi, amplificati dalla nota calura ferragostana, abbia fatto per cercare tale (curiosa) disposizione, non ci sono riuscito.
Gli unici dati normativi, validi su tutto il territorio nazionale, sono questi.
1. L’art. 330 del DPR 495/92
2. L’art. 119 comma 4 del C. d. S.
Urge fare (spero) definitiva chiarezza.
A) Si viene indirizzati in CML solo se si deve verificare ed accertare l’idoneità alla guida di soggetti particolari, ed affetti da particolari e ben precise patologie, o perché la visita necessaria al rinnovo della patente, o la certificazione per il conseguimento, riclassificazione o revisione della patente non può essere fatta da un medico monocratico.
B) La Commissione Medica Locale Patenti di Guida deve accertare la presenza o la sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio, la riclassificazione o la revisione della patente di guida nei seguenti (tassativi!) casi:
1. In caso revisione della patente dovuta a guida in stato di ebbrezza, detenzione e uso di sostanze stupefacenti, segnalazioni per invalidità, segnalazioni per verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida.
2. Persone segnalate dai medici certificatori durante il rinnovo della patente, ai sensi dell’art. 119 codice della strada, comma 4, lettera d) e d) bis.
3. Persone con perdita, limitazioni, difficoltà nel movimento e nel coordinamento degli arti, della colonna vertebrale e del corpo (malattie neurologiche, ossee, muscolari, traumi);
4. Persone con importante riduzione della vista, del campo visivo, malattie progressive dell’occhio, (glaucoma, maculopatie, lesioni del nervo ottico, danni alla retina, ecc);
5. Persone con riduzione dell’udito
6. Persone con diabete (ma solo per le patenti C1,C1E,C,CE / D1,D1E,D,DE)
7. Persone con diabete con complicanze d’organo (tutte le patenti);
Per completezza, ma a noi non interessa, si va in commissione anche in caso di epilessia, anche pregressa; di malattie psichiche; di trapianto d’organo; di dialisi; di malattie endocrine; malattie cardiovascolari; di sindrome di apnee notturne; o di persone che hanno compiuto 65 anni per le categorie di patente di gruppo C e 60 anni per quelle di gruppo D.
Ora, non vi è alcun motivo “ostativo” da “togliere”, sicché essere andati in CML una volta, o anche due, non significa che si debba necessariamente ritornarci.
A meno che per quelle patologie e per quei casi tassativi enunciati non siano mutati o non siano mutate nel frattempo favorevolmente le condizioni.
Se infine è un dato inserito in un sistema, il sistema (informatico) ministeriale si aggiorna, perché il medico accertatore ha accesso con proprie credenziali al portale ministeriale.
Post scriptum.
A beneficio di qualche avventato guascone diabetico che non dichiara nulla per il conseguimento o per il rinnovo della patente (e che altrettanto avventatamente consiglia questa soluzione) segnalo che invece è obbligo di legge dichiarare le seguenti patologie:
diabete mellito, nel qual caso verrà pure chiesto se ci siano stati episodi di ipoglicemie gravi e frequenti;
patologie cardiache;
patologie neurologiche;
sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
“Poi ognuno fa quel che vuole” non vale in questo caso, non vale in Portale Diabete e in genere non vale in questo ordinamento, perché è un obbligo e non una facoltà e perché siamo responsabili della nostra incolumità e di quella altrui.
Avv. Umberto Pantanella