La domanda all’INPS per il riconoscimento di invalidità o di handicap
Dal 1° gennaio 2010, a seguito della riforma introdotta con l’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2009, n. 102) il processo per il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ha subito variazioni.
I punti salienti del procedimento (come da Circolare numero 131 del 28/12/2009 dell’INPS, fonte:www.inps.it) sono:
1. La “certificazione medica” è compilata on line dal medico certificatore, di fatto attivando l’input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
2. La “domanda” è compilata on line e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.
3. Completato l’abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l’inoltro della domanda all’INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l’avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
4. In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell’INPS.
5. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita dall’applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l’intero processo.
6. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio-economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.
7. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico.
9. La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all’invio del verbale al cittadino.
10. L’Istituto diventa unico legittimato passivo nell’ambito del contenzioso giudiziario.
Sulla base di queste indicazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, si inoltrano all’INPS esclusivamente per via telematica, attraverso un’applicazione specifica, disponibile sul
sito internet dell’Istituto ( www.inps.it ), il cui accesso è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), le cui modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito web dell’Inps.
L’operatore INPS (che riceve telematicamente la domanda ed i documenti medici allegati) provvede alla registrazione dei dati anagrafici ed all’attribuzione di un codice PIN iniziale di accesso.
I soggetti che possono inoltrare la domanda attraverso la procedura telematica sono:
•i cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati;
•i medici certificatori;
•gli Enti di patronato;
•le Associazioni di categoria dei disabili;
•i Presidenti delle commissioni mediche ASL ed il personale amministrativo delle ASL specificatamente individuato dai Responsabili delle ASL;
•i medici dei CML dell’INPS;
•i dirigenti delle sedi INPS:
•i dipendenti delle unità organizzative INPS interessate dalle attività di connesse all’invalidità civile.
L’iter procedurale è così riassunto dall’ INPS:
– Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.
– Nel caso di sola domanda di collocamento mirato ex lege 68/99, non è richiesto il certificato medico di cui al punto precedente, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordi.
– La trasmissione on line dei certificati medici è consentita solo ai medici abilitati, al termine di un procedimento di autenticazione basato sul codice fiscale e sul codice di identificazione personale (PIN) attribuito dall’Inps.
Per la completezza del certificato medico sono necessari i dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria; i dati clinici (anamnesi, obiettività); la diagnosi; l’indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento); l’indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006); l’indicazione di eventuali patologie gravi previste dal DM 2.8.2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni) e l’ indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap – Legge 104/92 / disabilità – Legge 68/99).
A tal proposito si possono presentare congiuntamente nella stessa domanda sia la richiesta per l’handicap (legge 104/1992) sia quella per la disabilità – Legge 68/99 e che il certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni.
Dunque, ricapitolando:
– si invia il certificato medico e la documentazione medica in via telematica;
– si ottiene una ricevuta telematica con un numero, che dovrà essere inserito nella successiva domanda (tenendo a mente che il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio);
– si compila la domanda, da parte dei cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati come gli Enti di patronato e le Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.
A seguito dell’invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa, che contiene oltre ai dati relativi all’interessato, il numero di protocollo della domanda (PIU) e la data di presentazione della domanda.
Con tali dati, nelle more della convocazione a visita medica, sarà possibile tracciare tutte le fasi del procedimento e controllare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito dell’Istituto con le proprie credenziali di accesso (PIN).
Umberto Pantanella