La visita di revisione e la permanenza dei benefici.
Spesso nei verbali ricevuti a seguito di concessione dell’invalidità o dell’handicap l’INPS comunica anche se il soggetto beneficiario debba o meno essere sottoposto a (visita di) revisione.
Accanto alla dicitura REVISIONE viene esplicitato un NO, oppure indicata la data di REVISIONE.
Il quesito è se il soggetto c.d. “rivedibile” mantenga i benefici di cui gode anche dopo la scadenza del periodo, e in attesa dell’accertamento sanitario di revisione.
La sottoposizione a visita di revisione per la già concessa invalidità e per lo stato di handicap di cui alla L.104/1992 è stata oggetto di un importante intervento legislativo in tema di semplificazione, grazie al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Semplificazioni per i soggetti con invalidità), cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 10 del 23/1/2015.
Ebbene, per effetto di tale intervento, il principio è stato quello di conservare di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione), nell’ottica di “una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”.
Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto già stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.
Dunque, alla luce di quanto chiarito dall’Inps sin dalla prima delle circolari, poi, nelle successive circolari emanate in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, quanto già acquisito a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità permane sino all’esito (completo) della visita di revisione.
Detto indirizzo è stato da ultimo confermato nella circolare INPS del 17/01/2017, n. 8:
“11.2 – Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria – “L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione”.
Umberto Pantanella