Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (e per i loro familiari). I veicoli.
Sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, e le norme fiscali indicano le persone che ne hanno diritto.
La materia è delicata, in particolar modo con riguardo ai veicoli, e alla possibilità di usufruire di agevolazione fiscali quando il contribuente (o il soggetto che è fiscalmente a suo carico) sia affetto da diabete.
Come sappiamo, il diabete può dar luogo ad invalidità e ad handicap, dalla cui dichiarazione a verbale della Commissione Medica sono legati i benefici di legge in esame.
Per i veicoli, va subito detto che le agevolazioni spettano solo ai:
1. non vedenti e sordi;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “i disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.”
Dunque se il soggetto è persona con grave handicap certificato con verbale dalla Commissione presso l’Asl, cioè se è “persona con minorazione (singola o plurima) che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, [per cui] la situazione assume connotazione di gravità”, essa, al pari delle persone disabili con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione e dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma solo per questa categoria di disabili, le agevolazioni sono subordinate all’adattamento dell’auto alle limitate capacità del conducente beneficiario), può richiedere le agevolazioni fiscali sui veicoli.
Esse consistono:
– nella detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, attualmente calcolata su una spesa massima di € 18.075,99. (In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti).
– nell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. (Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti).
– nell’esenzione dal bollo auto
– nell’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
È bene ricordare che le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona disabile e che le agevolazioni spettano anche ad un suo familiare, purché la persona disabile sia fiscalmente a suo carico.
Infatti, invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico. Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili”.
Umberto Pantanella