Legge 104/1992.

Domanda: Buonasera.

Sono una ragazza di 17 anni affetta da diabete di tipo 1 da 1 anno e mezzo.  Mi potrebbe spiegare per piacere se è possibile usufruire della 104? E se è cosi cosa bisogna fare per ottenerla.
Grazie mille.

 

RispostaGentile Lettrice,

rispondo al suo quesito, se cioè un soggetto diabetico, minorenne, possa usufruire del benefici accordati dalla legge 104/1992 e qual è la procedura da seguire per ottenerne l’applicazione.

E’ opportuno, innanzitutto chiarire la Legge 104/1992 presuppone il riconoscimento dello stato di handicap e che a differenza di un soggetto maggiorenne (essendo il minore in età non lavorativa), per il riconoscimento dell’handicap occorre una persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Ora, per il riconoscimento delle agevolazioni e dei benefici della Legge 104/1992, ai sensi dell’art. 3, comma 3 e per rimanere al caso del minore cui sia riconosciuto l’handicap,  è necessario che la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno.

Nella prassi è riconosciuta “grave” la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlata all’età, “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”

Se dunque la disabilità è grave, è possibile ottenere i benefici della Legge 104/1992.

Nella prassi, la percentuale di gravità ricalca quella fissata in apposite tabelle predisposte dall’INPS per la invalidità, per cui, se la patologia diabetica non è accertata come grave, vi sono scarse possibilità di ottenere i benefici della Legge 104/92 .

La procedura per ottenere il riconoscimento della situazione di handicap si svolge con una richiesta che  va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente e dal gennaio 2010, solo in via telematica.

Bisogna rivolgersi innanzitutto al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo in cui egli attesta la natura della patologia invalidante, ed il certificato, compilato su supporto informatico, viene inviato telematicamente all’INPS.

Il medico certificatore dovrà essere accreditato presso il sistema informatico dell’INPS.

Dopo l’invio telematico del certificato medico, che vale 90 giorni, si apre presso l’INPS la seconda fase della procedura, cioè la vera e propria domanda, cui deve essere allegato il certificato medico. Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando, i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.

Questa procedura può essere svolta anche da associazioni di categoria, patronati sindacali, e CAAF.

La domanda entra dunque nel sistema telematico dell’INPS che, in base ai propri calendari, attraverso le Commissioni di accertamento, invia una lettera di convocazione per la visita medica.

L’esame medico, dinanzi alla Commissione, termina con un verbale che, se approvato all’unanimità dei componenti la Commissione, è definitivo.

Il verbale definitivo viene inviato al richiedente dall’INPS e se si intende contestarne il contenuto e l’esito, occorre fare  ricorso entro sei mesi dalla notifica del verbale.

Cordiali saluti

 

Avv. Umberto Pantanella