L’intervento sanitario a scuola

Ne abbiamo più volte parlato, e i commenti che ho letto concordano almeno su due punti, cioè quello della conoscenza del diabete di tipo 1 e quello sull’obbligo di intervento del personale scolastico.
Prima di esaminare i doveri di vigilanza, propri di ogni istituzione scolastica, occorre stabilire chi (e come) abbia il dovere di prestare intervento (e questo tipo particolare) di soccorso all’interno della scuola.
E’ compito del Dirigente Scolastico assicurare che il personale scolastico, nel caso di ipoglicemia o iperglicemia grave durante l’orario di lezione, sia capace di intervenire.
Dal momento in cui si entra a scuola o in asilo, gli alunni si considerano interamente affidati alle istituzioni scolastiche nella loro interezza e la scuola, al bisogno, ha l’obbligo di prestare immediatamente il primo soccorso.
Detto obbligo discende dal principio generale dell’obbligo di vigilanza, previsto dal Codice Civile in tema di responsabilità civile, non solo per il danno che l’alunno provoca a terzi, ma anche per quello cagionato all’alunno stesso, equiparando la figura del genitore e quella del precettore.
Si configurano una serie di responsabilità in caso di danni derivanti dalla mancata osservanza dell’obbligo di vigilanza, cui il precettore è tenuto.
E’ dovere invece del genitore esercente la potestà dotare la scuola di tutte le necessarie informazioni idonee a scongiurare un evento dannoso (e quindi informare della patologia del minore, del suo piano terapeutico e delle basilari nozioni sui mezzi idonei per affrontare un evento potenzialmente dannoso, quale è una crisi ipoglicemica grave).
Sul punto, sempre a proposito di un commento letto ieri, occorrerebbe mettere da parte ogni questione legata alla “privacy”, argomento troppo spesso invocato a sproposito.
La riservatezza non sta nel non informare la scuola di avere un figlio diabetico, ma nella tutela e nella custodia di quel dato sensibile, cui è tenuto il Dirigente Scolastico al pari di ogni datore di lavoro.
Sul piano sanitario, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08, (Obblighi del datore di lavoro) di nominare in numero sufficiente le figure sensibili addette alle emergenze ed al primo soccorso e di formarle, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto, sia per le situazioni generali che per quelle particolari (come ad esempio una crisi ipoglicemica grave).
Da tempo, e sin dalla sentenza del 3.11.2001 n. 39087 della della Corte di Cassazione, l’uso degli apparecchi per autodiagnostica rapida (come il glucometro) non è riservata a figure professionalmente qualificate, mentre la somministrazione, o l’iniezione di un farmaco è riservata al personale infermieristico su prescrizione medica e di conseguenza, non essendoci abilitazione, il personale scolastico addetto al pronto soccorso non è abilitato a fare le iniezioni né a somministrare un farmaco di propria iniziativa.
Va subito chiarito che il caso di ipoglicemica grave è ormai ben delineato in ambito medico, e la somministrazione del glucagone (presidio salvavita) è definita in un protocollo operativo.
Tuttavia, da tempo, e pur in assenza di una obbligatoria prescrizione di legge, i medici ritengono che il glucagone, in quanto fornito in kit di facile preparazione e somministrazione, possa essere iniettato anche da personale non in possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario.
Non è, però, un obbligo.
Il silenzio normativo permane.
Abbiamo avuto (ed i protocolli si aggiornano, Regione dopo Regione) alcuni interventi, come il Piano sulla Malattia Diabetica, approvato il 6 dicembre 2012 nella conferenza Stato – Regioni, in cui si recepivano le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute.
Tuttavia essi non hanno riempito il vuoto normativo. E dunque rimane (purtroppo, ed allo stato) solo l’obbligo di primo soccorso, ma non quello di iniettare il glucagone.
In caso di ipoglicemia grave ed in mancanza di personale disponibile, vi è l’obbligo di avvertire immediatamente il Pronto Soccorso e richiederne il tempestivo intervento.
Confidando, almeno in questo caso, di trovare personale in grado di affrontare e risolvere una emergenza specifica, quale è una severa ipoglicemia.
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Per chi avesse necessità, pubblico un estratto delle Raccomandazioni del 25 novembre 2005, con riferimento agli art. 4 e 5.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere

formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte

della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la

prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di

somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

– effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico

idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

– concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario

scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

– verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della

somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà

genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale

docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n.

626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di

formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docenteed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi

Sociali e le Associazioni.

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla

somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire

l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative

scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri

soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere

all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati

per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il

ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione

formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di

residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di

Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo

le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una

situazione di emergenza.

avv. Umberto Pantanella, tratto da una discussione sul gruppo Facebook Portale Diabete