“Lo dice la legge” (a patto che la si legga e la si comprenda): ancora sul tema patente.
Ritorno sul tema patente, perché ho dovuto rispondere a chi, minore di 50 anni, pur avendo avuto la certificazione diabetologica con una valutazione di rischio alla guida BASSO, ha visto invece una proposta di rinnovo di soli 5 anni, anziché 10.
Ora, quando si sente affermare che basterebbe l’uso di farmaci ipoglicemizzanti o che possono potenzialmente indurre ad ipoglicemia o che basti la presenza di ipoglicemie per propendere verso una valutazione del rischio con conseguente minor periodo di rinnovo (tendenzialmente penalizzando di fatto la persona con diabete); e quando si sente affermare che “lo dice la Legge”, intendendo per legge gli Allegati al Codice della Strada ed in particolare l’Allegato III, non si dice la verità e/o nel migliore dei casi si dimostra di non essere aggiornati.
Sino al 2011, anno del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e dei suoi ALLEGATI, l’allegato III si disponeva (in forma discrezionale, potenziale e non assertiva…) quanto segue:
“In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all’età.”
Abbiamo sempre sostenuto che tale indicazione non fosse definitiva ed esaustiva, in quanto al diabetologo compete una valutazione del RISCHIO alla guida, e non se quel rischio dipenda per legge dai farmaci ipoglicemizzanti.
Tra l’altro, i farmaci “possono”, dice l’allegato, indurre ipoglicemie gravi.
Non dice che i farmaci “inducono” ipoglicemie gravi.
Ora, che la nostra non fosse solo un’interpretazione, non era, né lo è stata mai, fonte di dubbio, tant’è che parlavano per noi le riforme del Codice della Strada e le sue modifiche, che avrebbero dovuto essere non solo note, ma soprattutto applicate da parte di chi (diabetologi ed accertatori) doveva “giudicarci”.
Il legislatore, nel tempo, ha voluto spostare l’attenzione dall’uso dei farmaci ipoglicemizzanti (rectius, potenzialmente, ipoglicemizzanti) al paziente.
Non è il farmaco, ma chi lo assume oggetto di valutazione e soggetto finale di proposta di rinnovo.
Insomma, siamo arrivati al “diabetico consapevole” e dovremmo da tempo aver abbandonato la facile equazione diabete = pericolo.
Non lo diciamo noi, lo dice la Legge.
Il Decreto Ministero dei Trasporti – 26/01/2018 – “Modifiche ai requisiti di idoneità psicofisica, in recepimento della direttiva (UE) 2016/1106” aveva apportato sin dal 2018 modifiche in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida
La legge è questa:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO MINISTERIALE n. 26 gennaio 2018 in G.U. n. 63 del 16.3.2018) e così ha stabilito:
Allegato II al Decreto ministeriale del 26/01/2018
Il punto C.1.3 dell’Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente:
«C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.
C.1.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia.
C.1.2. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata prima dei tre mesi successivi all’ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.».
«C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.
C.1.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia.
C.1.2. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata prima dei tre mesi successivi all’ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.».
Ora se è possibile persino concedere a determinate condizioni la patente di guida od il suo rinnovo anche in caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti; se il rischio basso o medio presuppone la consapevolezza di comprendere, intervenire e gestire i casi di ipoglicemia, da parte della persona con diabete, non sarebbe davvero il caso di rivedere le personali valutazioni ed i periodi temporali al ribasso, ed applicare invece la legge, complessivamente considerata?
Se il rischio è basso o medio, e quindi non abbiamo ipoglicemie gravi, severe e ricorrenti; se sappiamo comprendere il rischio derivante dalla guida dei veicoli a motore, prevenendo, intervenendo tempestivamente, e risolvendo positivamente, allora la conclusone è una ed una sola.
Non possiamo più essere scriminati.
Non dobbiamo più essere scriminati in nome di una discrezionalità.
avv. Umberto Pantanella