Minore diabetico, indennità di frequenza e indennità di accompagnamento
Il diritto alla indennità di frequenza spetta ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge previo accertamento da parte della Commissione medica.
L’ indennità di frequenza viene erogata a domanda e serve per l’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, fino al compimento della maggiore età; viene corrisposta per tutta la durata della frequenza e fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2017 l’importo è pari a 279,47 euro mensili, ma è necessario un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a € 4.800,38).
L’indennità di frequenza è incompatibile:
con qualsiasi forma di ricovero; con l’indennità di accompagnamento in erogazione o della quale i minori abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti; con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; con l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È strettamente legata alla frequenza scolastica e dunque non spetta per esempio per i corsi “estivi”.
Diversa è l’indennità di accompagnamento.
Quando si parla di minore, il pensiero comune é che il minore debba essere per forza “non autosufficiente”, per il solo fatto di essere minore.
Ma il concetto di “non autosufficienza”, tale da consentire il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è chiarito dalla legge, a norma dell’art. 1 comma 2 della legge n. 508 del 1988.
Per il riconoscimento occorre che in Commissione medica, come avviene per i soggetti maggiori di 18 anni, sia accertato e dichiarato uno dei seguenti requisiti:
la cecità totale;
l’inabilità totale 100% per affezioni fisiche o psichiche;
l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, il non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e il bisogno di una assistenza continua.
Per gli “atti quotidiani di vita” si intende, secondo una scala di valutazione, l’autonomia della persona nel compimento di atti elementari e atti strumentali della sua vita quotidiana, come ad esempio, “fare il bagno e usare il gabinetto, vestirsi, alimentarsi e gli atti relativi alla mobilità”.
Secondo una casistica INPS, se la persona ha necessità di ricevere assistenza per lavare una o più parti del corpo, se non riesce a vestirsi, ad alzarsi e sedersi sulla sedia, alimentarsi, è valutata non in grado di compiere gli atti elementari della vita. E questi sono gli atti elementari.
Per quelli strumentali, che nel nostro caso non riguardano il minore, si intendono ad esempio “fare acquisti e gestire il denaro, prepararsi il cibo, compiere atti di governo della propria casa, la capacità di usare un telefono, di uscire ed usare mezzi di trasporto, di essere responsabili nell’usare i farmaci”.
Pur non essendo “autosufficiente” per la minore età, il minore generalmente è in grado di attendere da solo e senza bisogno di assistenza continua agli atti elementari semplici, così come sopra esplicitati, e nella quasi totalità delle istanze presentate non è dichiarato invalido.
Proprio per il diverso requisito per ottenere l’indennità di frequenza, da quello, più grave, per ottenere l’indennità di accompagnamento.
E comunque le due indennità sono incompatibili ed antitetiche tra loro: o l’una o l’altra.
I nostri piccoli crescono, e a furia di farcela, ce la fanno, contro tutto e contro tutti, in attesa di una cura definitiva e di un legislatore più attento.
Umberto Pantanella