Posso telefonare a scuola?
D: Può la scuola negare al genitore il diritto di comunicare con un figlio in caso di necessità/urgenza?
R: ogni istituto, in base ai propri regolamenti interni, dispone l’accesso (largamente inteso, anche di comunicazioni verbali e telefoniche) agli estranei.
In caso di necessità ed urgenza, in linea di principio, non si può vietare alcuna comunicazione, né in entrata né in uscita. Per cui, così come la scuola è tenuta a comunicare al genitore un’emergenza, lo stesso può fare il genitore.
In generale, però, la maggior parte degli istituti non consente una comunicazione diretta genitore/figlio, ma solo per interposta persona, cioè per mezzo del suo personale, specie in orario di lezione. È tuttavia escluso il divieto in caso di forza maggiore o di pericolo imminente, o in qualsiasi altro caso in cui la comunicazione sia necessaria e non altrimenti differibile.
La forza maggiore è un dato obiettivo, cioè non dipende da noi, ma da un evento esterno e non facilmente prevedibile.
La comunicazione del genitore non può essere impedita, nemmeno se interrompe l’attività didattica, perché l’eventuale ritardo potrebbe essere causa di un evento di danno, ed attiene alle condizioni di salute, cioè il corretto protocollo di una terapia non altrimenti sostituibile per equivalente.
Il messaggio del genitore deve essere immediatamente riferito e il genitore deve avere certezza che il messaggio sia pervenuto al figlio.
Avv. Umberto Pantanella